I certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR) e quelli del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, restano validi fino al 30 settembre 2021.
Lo stabiliscono gli Accordi multilaterali ADR M333 (certificati di formazione dei conducenti) e M334 (certificati per il consulente della sicurezza) sottoscritti dall’Italia.
La comunicazione è stata fornita da una circolare del Ministero dell’interno.
Ne ha dato notizia l'associazione Anita.

Gli accordi hanno validità per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza all’interno del territorio dei Paesi firmatari degli accordi, nonchè per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.

Le proroghe debbono essere coordinate con analoghe misure adottate con norme nazionali; in particolare, l’art.103 del DL n.18/2020 relativo alla validità di attestati, certificati, permessi, ecc. - tra i quali rientrano anche quelli in argomento – stabilisce che la validità dei titoli aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19, è prorogata sino a 90 giorni successivi, cioè fino al 29 luglio 2021.

La norma nazionale ed i richiamati accordi ADR sono pienamente vigenti e pertanto si applicherà la norma più favorevole:
- certificati con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 febbraio 2020: la validità è prorogata fino al 29 luglio 2021, soltanto ai fini del trasporto nazionale;
- certificati con scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° settembre 2021: la validità è prorogata fino al 30 settembre 2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi M333 ed M334.

(fonte trasporti-italia.com)