Il governo italiano ha attuato la direttiva dell'Ue 2020/1057 sul distacco transnazionale attraverso il Decreto Legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023. Il decreto modifica il Decreto Legislativo 136/2016 e introduce disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada. Inoltre, stabilisce gli obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente e le relative sanzioni.
Lo ha comunicato l'associazione Anita.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto su strada deve inviare una dichiarazione di distacco tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI. La dichiarazione deve contenere diverse informazioni:

  • l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria;
  • i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
  • l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
  • la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
  • la data di inizio e di fine del distacco;
  • il numero di targa dei veicoli a motore;
  • l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di
    passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopra elencate, entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento.

Il trasportatore deve inoltre fornire al conducente in formato cartaceo o elettronico una copia della dichiarazione di distacco, documenti inerenti alle operazioni di trasporto, le registrazioni del tachigrafo. Il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale le prove del trasporto internazionale.

In caso di richiesta dell'Ispettorato nazionale del lavoro o degli organi di polizia stradale, il trasportatore ha l'obbligo di trasmettere le copie dei documenti entro otto settimane dalla richiesta. In caso di omissione della dichiarazione di distacco, il trasportatore è soggetto a sanzioni amministrative.

Le sanzioni previste

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla dichiarazione di distacco dei lavoratori nel trasporto su strada transnazionale o di cabotaggio in Italia vanno da 150 a 10.000 euro.

Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di trasporti transnazionali o di cabotaggio che ometta di trasmettere la dichiarazione di distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni necessarie alla dichiarazione di distacco, nonché all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

Il trasportatore deve assicurarsi che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

  • copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
  • ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’art 8, par 3, Reg CE 1072/2009;
  • le registrazioni del tachigrafo, compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio;

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da euro 2.500 a euro 10.000.

Il conducente che non adempie all’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia tali documenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600.
Il committente, il vettore, lo spedizioniere e il contraente, in caso di subvezione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000 qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, o, qualora il Paese terzo non si sia ancora accreditato sul sistema IMI, attraverso la comunicazione di distacco al Ministero del Lavoro.

(fonte trasporti-italia.com)

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